Procedura di adozione internazionale

Informazioni sulla procedura di adozione internazionale di un minore con residenza abituale nella Repubblica di Bulgaria

Secondo la legislazione bulgara sono soggetti ad adozione internazionale solo i minori, i quali sono iscritti nel registro dei minori che possono essere adottati da persone con residenza abituale all’estero alle condizioni dell’adozione piena. Il registro viene tenuto dal Ministero della Giustizia.
Si puo` procedere all’iscrizione, se entro il termine di 6 mesi dall’iscrizione nel registro nazionale per il medesimo siano stati determinati almeno tre adottanti con residenza abituale nella Repubblica di Bulgaria e nessuno di loro abbia presentato una domanda per l’adozione o quando, nonostante i sforzi applicati, non c’e` la possibilita` di determinare un’adottante idoneo.
I gemelli vengo adottati insieme, mentre in via d’eccezione i medesimi possono essere adottati separatamente. Fratelli e sorelle vengono adotti insieme se fra di loro esiste un legame emotivo.
Le caratteristiche dei minori, i quali possono essere adottati con adozione internazionale, non possono essere concretizzati, ma tenendo conto delle condizioni summenzionate per l’iscrizione nel registro presso il Ministero della Giustizia, si puo` arrivare alla conclusione che e` presente un notevole numero di minori ad un’eta` piu` grande ed altri con specifiche nello sviluppo e lo stato di salute.
L’adottante deve essere una persona atta` al lavoro, il quale non e` stato privato della patria potesta` e la cui eta` deve superare di almeno quindici anni l’eta` dell’adottando. L’adozione da parte di due persone viene ammesso solo se i medesimi sono coniugi.
In conformita` agli atti normativi vigenti, affinche` sia posto l’inizio della procedura di adozione, una persona con residenza abituale all’estero, che vuole adottare un minore con residenza abituale nella Repubblica di Bulgaria, deve presentare una domanda al Ministero della Giustizia con i documenti allegati ad essa. La domanda viene presentata davanti all’Autorita` Centrale del rispettivo Paese o tramite l’Ente autorizzato a svolgere l’attivita` di mediazione nell’ambito delle adozioni internazionali, autorizzata dal Ministro della Giustizia. La domanda puo` essere presentata anche dall’Autorita` Centrale o dall’Ente autorizzato. L’elenco degli Enti autorizzati dal Ministro della Giustizia a svolgere l’attivita` di mediazione nell’ambito delle adozioni internazionali e` pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia – http://www.mjeli.government.bg.
La domanda deve essere firmata dal mittente con il contenuto ed gli allegati, previsti dall’art. 16 della Disposizione No 3/24.10.2014 per determinare le condizioni e l’ordine per il consenso all’adozione internazionale e la tenuta dei registri delle adozioni internazionali e deve contenere una rappresentazione breve degli aspiranti all’adozione – il nome, la nazionalita` e la cittadinanza, il numero del documento d’identita`, il luogo e la data di nascita, il Paese di residenza abituale, l’indirizzo fisso e l’indirizzo attuale, compreso una breve storia della famiglia dell’adottante, un’informazione dello stato economico e sociale, un’informazione per l’Autorita` Centrale o l’Ente autorizzato all’estero che svolge l’attivita` di mediazione, compreso la persona per contatti, l’indirizzo, il numero di telefono, la rappresentanza, le condizioni dell’autorizzazione dell’ente accreditato, nonche` altre circostanze che potrebbero` essere importanti per l’adozione (come tali si possono definire le preferenze degli adottanti verso il minore).
Alla domanda devono essere allegati:

  • l’autorizzazione all’adozione in conformita` alle legislazione del Paese di residenza abituale;
  • un documento, attestante che l’adottante non e` stato privato della patria potesta`, rilasciato da un’autorita` competente;
  • una relazione sociale riguardante l’adottante, contenente anche un’informazione per i membri della sua famiglia, compreso il suo stato di salute;
  • un documento per lo stato di salute dell’adottante che deve indicare lo stato fisico e psichico, la mancanza di gravi malattie croniche, malattie veneree contagiose, HIV ed altre malattie che possono costituire una minaccia per la sua vita. E` singolarmente importante che nei certificati medici sia indicato in modo preciso il contenuto summenzionato. Il Ministero della Giustizia ammette dei certificati medici che sono stati rilasciati entro un’anno prima della loro presentazione;
  • un certificato di casellario giudiziale dell’adottante.

Quando gli aspiranti all’adozione sono coniugi, si deve presentare anche il certificato di matrimonio.
Alla la presentazione della domanda da o tramite l’ente autorizzato, si deve allegare un contratto ed una procura da parte degli adottanti per l’attivita` di mediazione nella procedura di adozione internazionale.
E` molto importante di avere presente la disposizione dell’art.16, paragrafo 3, comma 6 della Disposizione No 3/2014, esigente che tutti i documenti dall’estero devono essere presentati in originale e tradotti in lingua bulgara, legalizzati dall’Ambasciata Bulgara o l’Ufficio Consolare nel rispettivo Paese. I documenti approntati nel territorio di un Paese che e` parte secondo la Convenzione del 05.10.1961 riguardante l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri e su cui e` stato apposto apostille, vengono presentati in originale e tradotti in lingua bulgara, legalizzati dal Ministero degli Esteri della Repubblica di Bulgaria.
La domanda viene studiata entro il termine di 30 giorni dalla sua ricezione. Presso errori accertati in essa e/o nella documentazione presentata, il Ministero della Giustizia da` istrizioni per la loro eliminazione entro il termine di 30 giorni.
In base alla domanda cosi` presentata ed i documenti regolari allegati ad essa, l’adottante viene iscritto nel registro degli adottanti, con residenza abituale all’estero, i quali vorrebbero` adottare un minore con residenza abituale nella Repubblica di Bulgaria alle condizioni dell’adozione piena.
Per ottenere una proposta per un minore, l’adottante deve essere approvato dal Consiglio per le adozioni internazionali che sia idoneo ad adottare un minore concreto dal registro dei minori, i quali possono essere adottati alle condizioni dell’adozione piena da persone con residenza abituale all’estero.
In conformita` all’art. 114, paragrafo 1 del Codice Familiare presso il Ministero della Giustizia e` stato costituito il Consiglio per le Adozioni Internazionali, che ha importanti diritti consultivi in relazione alle adozioni internazionali. L’Autorita` summenzionata e` interministeriale ed e` composta del Presidente – il Vice Ministro della Giustizia , ed i membri – un rappresentante di diversi dicasteri: il Ministero della Giustizia, il Ministero della Sanita`, il Ministero dell’Istruzione, della Scienza e della Gioventu`, il Ministero del Lavoro e della Politica Sociale, il Ministero degli Esteri e l’Agenzia Statale per la Tutela dei Minori. Il Presidente e ciascuno dei membri ha un sostituto. La partecipazione dei rappresentanti dei diversi dicasteri al Consiglio per le adozioni internazionali garantisce la presenza di svariate competenze peritali che indubbiamente e` il presuposto per una tutela migliore degli interessi del minore. Il Consiglio per le adozioni internazionali e` un’organo permanente che e` in seduta ogni settimana.
Entro il termine di 60 giorni dall’iscrizione dei minori nel registro secondo l’art. 113, paragrafo 1, comma 1 del Codice Familiare, il Consiglio per le adozioni internazionali esamina gli aspiranti per determinare il migliore adottante in conformita` alla susseguenza dell’iscrizione degli aspiranti all’adozione nel registro, le preferenze da loro espresse, nonche` le circostanze di importanza per gli interessi del minore. I dossier dei minori vengono esaminati secondo la susseguenza dell’iscrizione e vengono confrontati con i dati degli aspiranti all’adozione e le condizioni, contenuti nelle autorizzazioni all’adozione di un minore. Per determinare un’aspirante all’adozione il Consiglio esamina tutte le candidature e per decidere il Consiglio prende in considerazione la possibilita` degli adottanti ad assicurare un benessere fisico, psichico e sociale, nonche` l’informazione per la personalita` dell’adottante ed altre circostanze importanti per l’adozione. La valutazione viene eseguita prevalentemente in base alle relazioni degli adottanti, approntate dalle rispettive autorita` competenti.
In base alla valutazione eseguita il Consiglio per le adozioni internazionali prende una decisione, contenente i dati per il minore e gli adottanti, nonche` una breve motivazione per la scelta e presenta una proposta al Ministero della Giustizia per determinare l’adottante idoneo con residenza abituale all’estero, per ogni minore iscritto nel registro.
Se l’adottante determinato e` con residenza abituale in un Stato, che e` parte della Convenzione dell’Aja, il certificato per proseguire la procedura di adozione, insieme alla relazione per il minore con una sua foto in piena statura viene inviato all’Autorita` Centrale del Paese di accoglienza e l’Ente mediatore autorizzato.
Entro il termine di due mesi dalla ricezione della relazione per il minore dall’Autorita` Centrale dello Stato di accoglienza, che e` parte della Convenzione dell’Aja o dall’Ente autorizzato, con diritti delegati secondo l’art. 22 della Convenzione dell’Aja, si deve inviare al Ministero della Giustizia un avviso di consenso o dissenso al proseguimento della procedura di adozione del minore concreto.
Entro il predetto termine di due mesi l’adottante deve inviare al Ministero della Giustizia un consenso o dissenso scritto relativo all’adozione del minore concreto tramite l’Autorita` Centrale o l’Ente autorizzato. Prima di dare un consenso l’adottante deve aver effettuato un incontro con il minore, la cui durata minimale e` di 5 giorni. Qualora l’adottante non sia in grado di incontrare il minore a causa di una malattia, di difficolta` finanziarie, di doveri d’ufficio indifferibili o di difficolta` per organizzare il viaggio, il medesimo presenta una dichiarazione notarilmente autenticata, in cui dichiara di accettare il rischio per l’origine e per il futuro stato e sviluppo fisico e psichico del minore, indicando la causa per la mancanza del contatto.
Nel termine di due mesi con l’assenso al Ministero vengono presentati anche:

  • un documento, rilasciato dall’Autorita` competente, accertante che la legislazione della residenza abituale dell’adottante non permettera` che il minore sia adottato una seconda volta prima che l’adozione esistente sia sospesa, o una dichiarazione dell’adottante notarilmente autenticata, in cui viene dichiarato che il minore non sara` riadottato, anche se sia ammesso dalla legge;
  • una dichirazione dell’adottante, notarilmente autenticata, in cui dichiara che il minore non subira` sperimenti medici e che in vita i suoi organi non saranno donati;
  • una dichiarazione che l’assenso dato da loro non e` vincolato con benefici materiali;
  • un documento per la tassa statale pagata (all’ammontare di BGN 50);
  • un documento, accertante che un’Autorita` competente nel Paese di residenza abituale dell’adottante eseguira` il controllo post adozione del minore concreto nel corso di due anni .

La procedura amministrativa si conclude con l’esplicito consenso scritto all’adozione, conferito dal Ministro della Giustizia entro il termine di 14 giorni dalla persentazione dei documenti necessari.
Nel termine di tre giorni dalla notifica per il consenso scritto del Ministro della Giustizia, al Ministero della Giustizia deve pervenire una domanda intestata al Tribunale della citta` di Sofia per l’ammissione all’adozione ed un documento attestante il pagamento della tassa statale, riscossa dal Tribunale in conformita` alla Tariffa delle tasse statali – BGN 50) che vengono riscosse dai Tribunali secondo il Codice di Procedura Civile .
Entro il termine di sette giorni dalla loro ricezione, il Ministero della Giustizia manda in via d’ufficio la domanda ed il dossier al Tribunale.
L’Ente autorizzato assicura la rappresentanza dell’adottante davanti al Tribunale e presenta al Ministero della Giutizia una copia autenticata della sentenza per l’ammissione all’adozione entro sette giorni dopo che la medesima e` diventata definitiva. In base alla sentenza presentata il Ministro della Giustizia rilascia un certificato di cui all’art. 23 della Convenzione per la tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale che l’adozione e` stata eseguita in conformita` alla Convenzione.
L’Autorita` Centrale o il rispettivo Ente autorizzato presenta al Ministero della Giustizia ad ogni sei mesi una relazione per lo stato del minore nel corso di due anni dall’adozione.
Qualora nel registro non sono stati iscritti adottanti idonei ed il Consiglio per le adozioni internazionali non puo` determinare gli adottanti idonei dalle persone iscritte o gli adottanti determinati hanno rifiutato di adottare un minore con problemi sanitari, con necessita` speciali o all’eta` oltre i sette anni, il Ministro della Giustizia intraprende le seguenti musure speciali:

  1. una volta al mese dal giorno 25 al giorno 30 pubblica un’informazione generale per ciascun minore sul sito ufficiale del Ministero;
  2. mette a disposizione un’informazione e dei dati dettagliati per le specifiche di un minore concreto di cui al comma 1, per domanda presentata dall’ente autorizzato a svolgere l’attivita` di mediazione dal Ministro della Giustizia. Qualora sia necessario, si potrebbe metere a disposizione anche una foto. Alla domanda viene allegata una dichiarazione notarilmente autenticata che l’informazione e la foto saranno usati solo per quanto designato.

L’Ente autorizzato, a cui sono stati messi a disposizione i materiali ed i documenti di un minore della lista, si impegna di restituirli, se nel termine di due mesi dalla ricezione dell’informazione, non e` stata inoltrata una domanda dell’adottante al Ministero della Giustizia per eseguire l’adozione. La domanda inoltrata per l’adozione del minore viene immediatamente esaminata.
L’informazione per i minori di cui al comma 1 puo` essere messa a disposizione all’Autorita` Centrale o ad un’Ente autorizzato straniero da essa indicato, se e` presente un contratto stipulato a questo scopo.
Secondo l’ordine sopra citato viene realizzata la procedura amministrativa piu` breve per l’adozione di un minore – 6 mesi. Per l’adozione di un minore secondo l’ordine comune e` necessario un tempo molto piu` prolungato ed il periodo non viene influenzato dalla cittadinanza degli adottanti, ma dalla caratteristica del minore, che vorrebbero adottare.